Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11643 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11643 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIMEO FRANCESCO N. IL 27/07/1980
avverso la sentenza n. 5803/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013


Osserva
Dimeo Francesco, tramite il suo difensore di fiducia, impugna (con atto denominato
appello e diretto alla Corte di Appello di Milano ma qui correttamente trasmesso ai sensi
degli artt. 568, 5° comma e 593, 3° comma c.p.p.) la sentenza emessa in data 17.7.2012
dal Giudice monocratico del Tribunale di Milano, con la quale il predetto è stato
riconosciuto colpevole del reato guida di un’autovettura senza patente perché revocata e
condannato alla pena di C 1.200,00 di ammenda.
Si duole della mancata rilevazione dell’assenza dell’elemento soggettivo del reato

L’impugnazione è inammissibile oltre che per non essere la censura mossa consentita
nella presente sede di legittimità attenendo al merito, anche perché proposta in violazione
dell’art. 613, 1° comma c.p.p..
Infatti, è da rilevare che l’atto di gravame è stato proposto esclusivamente a firma
dell’avv. Accolla Marco di Milano, che non risulta iscritto allo speciale albo degli avvocati
cassazionisti previsto dall’art. 613, 1° comma c.p.p.: tale inammissibilità si estende
persino agli eventuali motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza
del termine per impugnare (cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004, n. 38293 Rv. 229737).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18.12.2013

assumendo la mancata consapevolezza del provvedimento di revoca.

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