Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11641 del 18/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11641 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAGGIOTTA GIORGIO N. IL 14/04/1958
avverso la sentenza n. 1/2011 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 18/12/2013
88 Paggiotta Giorgio
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen. è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
indubbio significato. L’imputato, d’altra parte, si limita a sollecitare la riconsiderazione del
merito, non consentita nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
La difesa ha presentato conclusioni e nota spese. Attesa la peculiare natura
camerale della procedura appare congruo compensare le spese tra le parti.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.
Dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma 18 dicembre 2013
logico-giuridici: correttamente si trae argomento dalle plurime deposizioni testimoniali di