Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11640 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11640 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEROLA ANTONIO N. IL 06/06/1946
avverso la sentenza n. 9606/2011 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 18/12/2013

84 merola antonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato
il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato
alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee
argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui
l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò
implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al
richiamato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un.
27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla
giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della
decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e
la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle
enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica
ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti
valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione
censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la
statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia
ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più
volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per
cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la pena è
correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più
favorevole pronunzia.
Quanto alla sospensione della patente, il dispositivo si limita a disporre che
l’esecuzione della sanzione amministrativa abbia corso dopo l’esecuzione del lavoro di
pubblica utilità, proprio perché la sua durata è influenzata dall’esito della sanzione
sostitutiva; cio al fine di evitare che una precoce integrale esecuzione della sospensione
stessa pregiudichi le statuizioni favorevoli all’imputato derivanti dalla corretta esecuzione
del detto lavoro di p.u.
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a
favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.500.
Roma 18 dicembre 2013

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza recante
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli
artt. 589 cod. pen. e 186 del codice della strada;

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