Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11639 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11639 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCA ANDREA N. IL 21/11/1976
avverso la sentenza n. 1182/2010 TRIBUNALE di GENOVA, del
25/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/12/2013

Fatto e diritto

MANCA Andrea ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena
in epigrafe indicata, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, comma 2,
lettera c) del codice della strada,deducendo carenza di motivazione della medesima in ordine
all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p ed alla

Il ricorso è manifestamente infondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre

1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della
pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora
il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta
sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione
di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai
sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide,
invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette
cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre
questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.

Anche la seconda censura è manifestamente infondata.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni
con riferimento – non solo, alla sua attribuzione soggettiva, alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla applicazione e comparazione delle circostanze – ma

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congruità della pena.

anche alla entità e modalità di applicazione della pena,0-éri-ill’
a e modalità di applicazionè
gila pe—r4salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (ex pluribus, Sezione VII, 21
dicembre 2009, El Hanana). Ciò che qui deve escludersi.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,

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