Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11637 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11637 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HODZA EDIN N. IL 10/07/1977
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 234/2008 TRIBUNALE di SIENA, del
16/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 18/12/2013

81 Hodza Edin
Motivi della decisione

Il ricorso proposto da Hodza Edin avverso il provvedimento recante la revoca
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è tardivo e quindi inammissibile.
Il detto provvedimento è ricorribile in cassazione nel termine di 20 giorni dalla
notificazione ai sensi dell’art. 113 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nel caso di specie esso è stato notificato il 4 marzo 2011; e l’impugnazione è

l’interessato abbia notificato il ricorso al P.M. nel termine di venti giorni, come esposto in
una memoria difensiva, è irrilevante nell’ottica della detta disciplina legale, che fa
implicito riferimento al deposito dell’impugnazione.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
500.

Roma 18 dicembre 2013

stata presentata solo 1’8 aprile 2011 e dunque oltre l’indicato termine. La circostanza che

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