Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11636 del 18/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11636 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTORO ROCCO N. IL 09/02/1970
avverso la sentenza n. 745/2011 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 24/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 18/12/2013
80 Santoro Rocco l/
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della strada
è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici: correttamente si è argomenta che non vi è dubbio in ordine alla
possono essere concesse attenuanti generiche. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto,
conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.
Roma 18 dicembre 2013
consapevolezza dell’illecito e d’altra parte, considerati i rilevanti precedenti penali, non