Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11633 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11633 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILESI WILLIAM N. IL 21/05/1976
avverso la sentenza n. 3025/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

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Data Udienza: 18/12/2013

76 Milesi William t/
Motivi della decisione
Il ricorso proposto

dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante

l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera C,
del Codice della strada è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici: la confisca dell’auto è espressamente prevista dalla disciplina legale e
l’ipotizzata abrogazione è del tutto priva di basi normative; e le attenuanti generiche sono
correttamente negate in presenza di un precedente specifico.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 18 dicembre 2013

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