Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11632 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11632 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALLERIANI ROBERTO N. IL 20/06/1965
avverso la sentenza n. 3620/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 18/12/2013

75 Valleriani Roberto
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera C,
del Codice della strada è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici: correttamente si considerati che il non corretto funzionamento

riscontrata è in linea con l’accertamento. Inoltre si considera correttamente fa presenza di
pregiudizii penali e soprattutto la particolare entità del tasso alcolemico, al fine di
compiere tutte le valutazioni afferenti alla pena, alle generiche, alla sospensione della
pena.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile
nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 18 dicembre 2013

dell’etilometro costituisce solo un’ipotesi teorica, e si aggiunge che la sintomatologia

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