Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11630 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11630 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRONZATO BRUNO N. IL 11/07/1954
avverso la sentenza n. 2439/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/12/2013

Fatto e diritto

PRONZATO BRUNO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole dei reati di cui agli articoli 189, commi 6 e 7,
del codice della strada.

dolo del reato.

La doglianza è manifestamente infondata a fronte di una decisione corretta e
correttamente motivata, avendo il giudice adeguatamente spiegato che le circostanze
fattuali della vicenda, come riscontrate attraverso le pertinenti dichiarazioni testimoniali,
deponevano per la consapevolezza in capo al prevenuto dell’avvenuto investimento, onde
doveva riconoscersi la responsabilità per il successivo allontanamento.

E’ del resto pacifico che ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 189,
comma 6, del codice della strada, che punisce l’utente della strada che, in caso di
incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, il dolo richiesto
per la punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo
necessario il dolo intenzionale (Sezione IV, 10 dicembre 2009, Roman).

E lo stesso deve dirsi con riferimento, al reato di cui al combinato disposto dell’articolo
189, commi 1 e 7, del codice strada, che punisce la violazione dell’obbligo di fermarsi e di
“prestare assistenza alle persone ferite” da parte dell’ utente della strada, in caso di
incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento. E’
anch’esso reato punibile a titolo di dolo: per la punibilità è cioè necessario che ogni

Lamenta che il giudice non avrebbe considerato che per la condanna doveva dimostrarsi il

componente del fatto tipico (segnatamente il danno alle persone e l’ esservi persone
ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuta e voluta dall’agente; A tal fine, è però
sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione
all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente
consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il
suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa
che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato
all’incidente, è sufficiente (ma pur sempre necessario) che, per le modalità di
verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si
rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità- che dall’incidente sia derivato

v

un “danno alle persone” e che queste “necessitino di assistenza” e, pur tuttavia,
accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Sezione IV, 5 novembre 2009, Bernardi).

La sentenza è conforme a tali principi.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento

favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in

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