Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11629 del 18/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11629 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARPINI DANIELE N. IL 26/05/1974
avverso la sentenza n. 1574/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 18/12/2013
70 Arpini Daniele
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza
recante applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in
ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2, C, del Codice della strada.
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500 a titolo di
sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.500.
Roma 18 dicembre 2013
Il gravame è manifestamente infondato. Infatti, non solo nella
sentenza è riportata la pena concordata tra le parti, ma l’accordo
prevedeva equivalenza delle circostanze e non prevalenza delle
generiche.