Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11627 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11627 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIOLA STEFANO N. IL 29/09/1988
avverso la sentenza n. 19/2012 TRIBUNALE di VIGEVANO, del
07/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/12/2013

Fatto e diritto

VIOLA Stefano ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena
in epigrafe indicata, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, comma 2,
lettera c) del codice della strada, con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e
prima delle ore 7, dolendosi del giudizio di comparazione delle circostanze.

Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni
con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua
attribuzione soggettiva, alla entità e modalità di applicazione della pena- ma anche alla
applicazione e comparazione delle circostanze (salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale) (ex pluribus, Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che qui deve escludersi.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il ricorso è manifestamente infondato.

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