Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11626 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11626 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARMILLEI LORIS N. IL 19/08/1970
avverso la sentenza n. 948/2011 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/12/2013

Fatto e diritto

ARMILLEI Loris ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena
in epigrafe indicata, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all’art. 186, comma
2, lettera c) del codice della strada con l’aggravante di cui al comma 2 sexies dello stesso
articolo, dolendosi della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, che assume essere stata determinata in anni uno e non due, come

raddoppio della sanzione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Sul punto, è opportuno ricordare che la sanzione amministrativa accessori non può formare
oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto ella sollecitata
pronuncia per il reato contestato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al,,pagwe o delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1000,00, in favori della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

i

Il Presidente

indicato dal giudice della sentenza impugnata, trattandosi di veicolo di terzi, con il conseguente

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