Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11624 del 18/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11624 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SERRA SAMUELE N. IL 24/12/1976
avverso l’ordinanza n. 1051/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 18/12/2013
Fatto e diritto
SERRA SAMUELE ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui è stato dichiarato
inammissibile per genericità l’appello proposto avverso la condanna per il reato di cui
all’articolo 186 del codice della strada.
La doglianza è inammissibile, perché essa stessa generica e perché l’ordinanza appare
E’ pur vero, infatti, che la genericità dell’appello o del ricorso per cassazione, per difetto
di specificità dei motivi, va valutata in base a parametri diversi. Infatti, nel giudizio di
appello è necessario e sufficiente che la parte indichi specificamente i “punti” della
sentenza di primo grado che ritiene debbano essere oggetto di riesame, indicando le
ragioni della richiesta: pertanto, con i motivi di appello, l’individuazione non aspecifica dei
punti della sentenza oggetto di impugnazione, dà al giudice la possibilità di riesaminare il
materiale del giudizio senza vincoli che eccedano il punto impugnato (Sezione VI, 14
marzo 2013, Vathie).
Ma è proprio facendo applicazione di tale principio che deve affermarsi la correttezza della
decisione gravata, a fronte di un appello con cui l’imputato si era limitata ad una
“aspecifica” richiesta di applicazione delle attenuanti generiche e della sospensione
condizionale della pena senza contro dedurre rispetto ad una decisione negativa di primo
grado sul punto motivata, basata sul grado di ebbrezza alcolica e sul precedente
specifico.
Il ricorso è peraltro generico e privo di reali, argomentate censure, risolvendosi in un
generico dissenso sull’apprezzamento che il giudicante ha sviluppato in modo pertinente.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-
corretta.
13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
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P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 dicembre 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore