Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11623 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11623 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELLO STEFANO N. IL 21/08/1973
avverso la sentenza n. 2361/2011 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
26/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 18/12/2013

62 Meno Stefano i/

Motivi della decisione

r

Il ricorso proposto dallirripptato , ip epigrafe avverso sentenza recante (l .

-ex.efo-i4 ,41/4 e

l’affermazione di responsabilitaVn ordine ai reati di cui agli nartt. 589 c.p. con violazione

4.).•

delle norme sulla circolazione stradale e 186,Acomma 2, lettera C e comma 2 sexies del

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la revoca della patente di guida trova
base giuridica nell’art. 222, comma 2 del Codice della strada, come del resto
correttamente enunciato in motivazione: il reato di omicidio è stato commesso in stato di
alterazione alcolica.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 18 dicembre 2013

Codice della strada, è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

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