Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11622 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11622 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZUCCHINI LUCA N. IL 20/12/1970
avverso la sentenza n. 6228/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazibne fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Zucchini Luca avverso la sentenza
emessa in data 15.2.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella in
data 21.1.2009 del Giudice monocratico del Tribunale di Bologna, con la quale il
predetto era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 commi 1° e 2°
lett. c), commi 2 bis, 4, 5 e 6 C.d.S. e condannato alla pena di mesi uno e giorni 15 di
arresto ed 1.700,00 di ammenda con sostituzione della pena detentiva in quella
pecuniaria di € 1.710,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida

per anni uno.
Deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui
all’art. 186 comma 2 bis C.d.S. ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata
esclusione da parte del Giudice di appello dell’aggravante predetta.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in
questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro va rammentato che ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186, comma secondo
bis, c.d.s. (aggravante dell’aver causato un incidente), “nella nozione di incidente
stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua
fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle
persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché
significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. (In
applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la
decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un auto ed il
conseguente urto contro il guard-rail circostanze idonee ad integrare la nozione di
incidente ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma secondo
bis, c.d.s.)”. (Cass. pen. Sez. IV, n. 42488 del 19.9.2012 Rv. 253734).
2

g

vi

L’inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto
processuale, impedisce la pronuncia ex art. 129c.p.p. di improcedibilità per estinzione
per prescrizione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18.12.2013

inammissibilità.

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