Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11620 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11620 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorsa proposto da:
OSMANOVIC ELISABETA N. IL 26/01/1990
avverso la sentenza n. 3163/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/12/2013

Fatto e diritto

OSMANOVIC Elisabeta ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato il
giudizio di responsabilità per il reato di tentato furto aggravato e la mancata concessione
delle attenuanti generiche.

secondo grado aveva negato la concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche- ovvero in
ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per quanto riguarda in
generale la dosimetria della pena- rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui
esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p. è
censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi avendo il giudice motivato con riferimento
alla allarmante gravità della condotta, non occasionale, caratterizzata da numerosissimi
precedenti specifici.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 dicembre 2013

Il Presidente

Si duole con un unico motivo del trattamento sanzionatorio, laddove la sentenza di

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