Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1162 del 20/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1162 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
sui ricorso proposto da

BERENGO Egidio, nato il 14 marzo 1946
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Padova del 23 febbraio 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata
ordinanza;
udito il difensore avv.’Kd”\-4k0- 4Avii.–;
ricorso;

e.

che ha concluso per l’accoglimento del

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 23/4/2015, ha respinto l’istanza di
riesame ex art. 324 c.p.p. proposta, in data 11/2/2015, nell’interesse di
BERENGO Egidio, indagato del reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 D.
Lgs. n. 74/2000, avverso il decreto del G.I.P. del medesimo Tribunale, in data
31/1/2015, con cui era stato confermato il sequestro probatorio dei beni –

condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato,
denunciando:
1)

ai sensi dell’art. 606 lett. c c.p.p., inosservanza di norme di legge

processuale, in relazione agli artt. 253 e 321 c.p.p., per la mancata
specificazione del fatto-reato in ordine al quale è stato disposto il sequestro e
motivazione

eccessivamente

generica,

con

conseguente

nullità

del

provvedimento cautelare. Lamenta il ricorrente la genericità del provvedimento
in ordine alla mancata indicazione dell’azione concreta contestata all’indagato,
degli eventuali indizi di colpevolezza, delle cose da ricercare e sequestrare, e
deduce che la carenza di motivazione si traduce in una grave violazione dei diritti
di difesa, in quanto non si comprendono né il contenuto, né le finalità del
disposto sequestro;
2) ai sensi dell’art. 606 lett. b, c, e, c.p.p., violazione di legge e assoluta carenza
di motivazione o motivazione del tutto apparente, in quanto con l’impugnata
ordinanza sono stati decisi congiuntamente due ricorsi, anche quello proposto da
Menon Valentino, ancorchè basati su presupposti affatto diversi, non è stato
compiuto il doveroso controllo della regolarità della misura nel suo momento
genetico, punto sul quale ad avviso della difesa l’ordinanza tace, l’insufficienza
dell’apparato motivazionale, stante il rinvio alle considerazioni espresse
nell’ordinanza cautelare del G.I.P. del Tribunale di Padova, considerato che il
BERENGO è indagato solo dei reato di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, e non
anche di quelli di cui agli artt. 416 e 648 bis c.p., ipotizzati a carico del
coimputato Menon.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Merita di essere accolto il primo motivo in quanto il Tribunale del Riesame non
ha preso in considerazione,

per confutarli, gli elementi di valutazione

2

documentazione – pertinenti al reato, disposto il 31/1/2015 dal P.M. di Padova e

prospettati dalla difesa del BERENGO circa il dedotto mancato rispetto
dell’obbligo motivazionale, valutabile sotto il profilo della violazione di legge.
E’ palese l’inadeguatezza del mero “richiamo” al compendio indiziario contenuto
nell’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Padova, in data
23/1/2015, a carico dei coindagati per i delitti di cui agli artt. 416 e 648 bis
c.p., nonché alla informativa della Tenenza della Guardia di Finanza di Piove di
Sacco circa i rapporti di affari del BERENGO – e del Menon – con il “gruppo”
Sartori, ed alla ritenuta incongruità dei redditi del ricorrente, quanto agli anni

ipotizzati dagli inquirenti sulla base delle intercettazioni telefoniche.
Per l’adozione del sequestro probatorio non è necessaria la sussistenza di indizi
di colpevolezza, essendo sufficiente l’astratta configurabilità del reato, giacché
il sequestro probatorio viene disposto proprio per accertare in concreto il reato
astrattamente ipotizzato.
Questa Corte ha però sottolieneato la necessità che il provvedimento sia
corredato da una motivazione idonea a dimostrare sia l’esistenza del
presupposto del vincolo, che la finalità perseguita, in concreto, per
l’accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all’intervento penale sul
terreno delle libertà fondamentali (Sez. U. n. 5876, 13/2/2004, Sez. 3, n.
37187 del 06/05/2014, Rv. 260241).
Sicchè, al di là delle disomogeneità interpretative che si registrano rispetto alla
motivazione circa le finalità investigative cui il sequestro probatorio deve essere
finalizzato, si è affermato che il grado di approfondimento della motivazione sul
punto debba essere coerente con le caratteristiche del caso concreto ed avere,
ad ogni modo, adeguata capacità dimostrativa in ordine alle ragioni che
sorreggono il vincolo probatorio,
In altri termini, laddove il nesso tra vincolo reale e finalità investigativa ha i
caratteri dell’evidenza, l’onere motivazionale può ritenersi assolto anche
attraverso il ricorso a formule sintetiche, essendo di immediata percezione la
connessione probatoria tra il vincolo ed il corretto sviluppo dell’attività
investigativa; viceversa, l’onere deve essere adempiuto in modo più specifico
ed approfondito, richiedendosi una motivazione rafforzata, laddove il nesso non
sia di immediata evidenza, in quanto il vincolo riguardi beni che hanno un
collegamento indiretto con il fatto per il cui si procede (Sez. 2, n. 11325 del
11/272015, Rv. 263130).
Tale interpretazione è coerente con il fatto che, in tema di sequestro
probatorio, il rapporto di pertinenza fra le cose sequestrate e l’ipotesi di reato
per cui si procede non può essere sempre considerato in termini di relazione
immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di ricerca ed
3

di imposta dal 2005 al 2012, attesi gli investimenti immobiliari all’estero

apprensione ogni elemento utile a ricostruire i fatti che, anche in forma
indiretta, possono contribuire al giudizio sul merito della contestazione (Sez. 3,
n. 13641 del 12/02/2002, Rv. 221275).
Ed allora, il Tribunale del Riesame afferma che il decreto di sequestro di cui qui
si discute deve considerarsi motivato, in ordine al fumus, avuto riguardo alla
circostanza che nel provvedimento, sia pure mediante formula sintetica e con
riferimento ai fatti oggetto dell’indagine (art. 4 L. n. 74/2000), si è fatto
richiamo alle esigenze probatorie (” … ritenuto che … nella disponibilità

documenti, computers, tablet, smartphone e altri strumenti di comunicazione
atti a ricevere e inviare files e documenti e/o altro, compact disc, DVD,
pendrive e altri hardware atti all’archiviazione che potrebbero essere stati
utilizzati per inviare, ricevere, scaricare e archiviare files e documenti che
possono assumere rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti e delle situazioni
di interesse ai fini del presente procedimento penale … “) ma l’affermazione
non si confronta minimamente con la richiesta di riesame e non esplicita le
ragioni che collegano il vincolo di temporanea indisponibilità cui sono state
sottoposte le “Cartelline intestate F.11i Berengo – Berengo Egidio – Rapporti con
l’estero e F.11i Berengo – Polizza Fratelli 39.000.080 presso lo Studio del Dott.
Cavinato Giorgio”, con il corretto sviluppo dell’attività investigativa.
Il Giudice del Riesame non ha dato conto, motivando la sua decisione, di aver
innanzitutto controllato se nel decreto di sequestro è riportata la descrizione dei
fatti illeciti ascrivibili all’indagato, non essendo all’uopo sufficiente l’indicazione
degli articoli di legge violati, ove ciò non sia accompagnata dall’enunciazione
del tempo e del luogo di commissione dei fatti, sicchè resta in radice
incomprensibile la ragione del provvedimento in mancanza della descrizione

della condotta (Sez. 6, n. 5930 del 31/1/2012, Rv. 252423).
Il Giudice del Riesame neppure ha dato conto se il sequestro è o meno
giustificato, verificando la sussistenza delle esigenze probatorie, come imposto
dall’art. 354, c. 2, c.p.p., con riguardo anche alla documentazione in sequestro
relativa “alle società statunitensi interessate dalle indagini nonchè relativa agli
investimenti oggetto del procedimento”, espressione assai generica dalla quale
non si coglie il nesso, ancorchè indiretto, tra i beni sequestrati ed il reato per
cui si procede.
Merita accoglimento anche il secondo motivo, in quanto la doglianza attiene alla
circostanza che il Tribunale del Riesame fa riferimento all’ordinanza cautelare
emessa dal GIP del Tribunale di Padova, in data 23/1/2015, a carico dei
coindagati per i delitti di cui agli artt. 416 e 648 bis c.p. – che il ricorrente
assume non essergli mai stata notificata – mentre il decreto di sequestro del
4

dell’indagato possano rinvenirsi cose pertinenti al reato … in particolare:

P.M. di Padova, in data 31/1/2015, attiene soltanto al reato di dichiarazione
infedele (art. 4 L. n. 74/2000).
Ad avviso della difesa del ricorrente, il richiamo alla informativa della Guardia di
Finanza, di alcuni mesi precedente l’adozione del provvedimento di sequestro,
riguarda pretesi rapporti di affari con il “gruppo” Sartori che non hanno alcun
collegamento logico con il reato contestato al BERENGO, con conseguente mera
apparenza della motivazione.
Come è stato ampiamente chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, è

cautelare reale solo per violazione di legge, quando la motivazione del
provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente,
perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la
vicenda contestata e l’ “iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento
impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
Posta tale premessa, certamente non sarebbe consentito al Giudice del
Riesame confermare il provvedimento per esigenze diverse da quelle ritenute
dal decreto genetico, ma nella fattispecie in esame, l’ordinanza impugnata
presenta una motivazione che non rende comprensibile la vicenda contestata,
nè possibile una corretta individuazione del fatto reato per il quale si procede
dell’iter logico seguito dal giudice, risultando, a prescindere dal rapporto con
altri reati, incerta finanche l’individuazione della stessa condotta criminosa
contestata, sulla scorta del richiamo alla norma violata e della ” incongruità
dei redditi dichiarati … negli anni di imposta dal 2005 al 2012 … “, laddove il
riferimento agli ipotizzati investimenti esteri, così come l’assiduità dei rapporti
di affari con il “gruppo” Sartori, costituiscono elementi apparentemente
incoerenti rispetto al complessivo quadro indiziario dei reato considerato (art. 4
L. n. 74/2000).
Il provvedimento di sequestro probatorio non risulta, in conclusione, sorretto da
una motivazione che, per quanto riassuntiva o schematica, colleghi al
ragionevole delinearsi di ipotesi criminose sufficientemente delineate
l’enunciazione descrittiva dell’inerenza o pertinenzialità dei beni e cose
sequestrate all’accertamento di dette ipotesi di reato
(Sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, Rv. 252423).
Quanto invece al profilo di dogiianza concernente la trattazione congiunta della
richiesta di riesame proposta dal BERENGO, con quella proposta dal
coindagato Menon Valentino, non essendo dato comprendere il pregiudizio,
alquanto genericamente prospettato dall’odierno ricorrente, se ne deve rilevare
la sostanziale inammissibilità.

5

ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia

Stante l’acclarata violazione dell’art. 125 c.p.p., si impone l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame
alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA