Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11618 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11618 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO PASQUALE N. IL 26/02/1976
avverso la sentenza n. 5706/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 18/12/2013

55 Lombardo Pasquale
Motivi della decisione
t
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui furto aggravato è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata, che si coniuga
con quella del Tribunale, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative
acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: l’accertamento dell’illecita

loco; l’individuazione di guanti recanti i dati genetici dell’imputato; la corrispondenza tra
tali dati identificativi e quelli già acquisiti in ambito di altri analoghi illeciti; l’affidabilità
delle informazioni sul DNA i tali che una sovrapposizione è possibile in un caso su 33
milioni; l’assenza di informazioni di segno contrario provenienti dall’imputato; la vaghezza
delle deduzioni del consulente della difesa a fronte delle puntuali informazioni provenienti
dal RIS, specialmente per ciò che attiene al confronto tra i diversi reperti.
Si tratta di valutazione in fatto immune da censure logiche, conforme ai principi in
tema di prova generica e non sindacabile nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 18 dicembre 2013

attività che, per scassinare la cassetta di sicurezza, richiedeva l’uso di guanti rinvenuti in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA