Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11618 del 18/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11618 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDO PASQUALE N. IL 26/02/1976
avverso la sentenza n. 5706/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 18/12/2013
55 Lombardo Pasquale
Motivi della decisione
t
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui furto aggravato è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata, che si coniuga
con quella del Tribunale, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative
acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: l’accertamento dell’illecita
loco; l’individuazione di guanti recanti i dati genetici dell’imputato; la corrispondenza tra
tali dati identificativi e quelli già acquisiti in ambito di altri analoghi illeciti; l’affidabilità
delle informazioni sul DNA i tali che una sovrapposizione è possibile in un caso su 33
milioni; l’assenza di informazioni di segno contrario provenienti dall’imputato; la vaghezza
delle deduzioni del consulente della difesa a fronte delle puntuali informazioni provenienti
dal RIS, specialmente per ciò che attiene al confronto tra i diversi reperti.
Si tratta di valutazione in fatto immune da censure logiche, conforme ai principi in
tema di prova generica e non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.
Roma 18 dicembre 2013
attività che, per scassinare la cassetta di sicurezza, richiedeva l’uso di guanti rinvenuti in