Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11617 del 18/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11617 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUZMAN MORALES JORGE LUIS N. IL 25/07/1974
ALEXIS GEOVANNI HERNANDEZ N. IL 26/10/1989
avverso la sentenza n. 5173/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 18/12/2013
54 guzman morales + 1
Motivi della decisione
Gli imputati in epigrafe ricorrono per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe che ne ha affermata la penale responsabilità in ordine al reato di furto
aggravato.
I gravami sono
inammissibili per difetto di specificità, posto che i
vaghe censure prospettate; sicché questa Suprema Corte non è in grado di
comprendere a cosa concretamente le doglianze si riferiscano. L’unica questione
vagamente evocafferente alla pena/ trova puntuale risposta nel richiamo della
gravità dei fatti.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000
ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q 1•1
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 1.000 ciascuno.
Roma 18 dicembre 2013
ricorrenti non indicano neppure genericamente le ragioni che sorreggono le