Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11616 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11616 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERLO WLADIMIR N. IL 08/09/1971
avverso la sentenza n. 4345/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva

Ricorre per cassazione Merlo Wladimir avverso la sentenza emessa in data 10.1.2012 dalla
Corte di Appello di Genova che confermava quella in data 13.3.2008 del Tribunale di
Genova, con la quale il predetto era stato riconosciuto colpevole del reato di furto e
condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 200,00 di multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata
considerazione del buon comportamento dell’imputato, alla presentazione della querela da
parte di persona non legittimata, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
Premesso che con i motivi di appello non si è fatto alcun riferimento alla titolarità del diritto
di querela (come risulta dalla sentenza impugnata), è palese la sostanziale aspecificità delle
censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime
doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con
motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, laddove ha
rilevato la gravità intrinseca del fatto e i numerosi precedenti penali specifici ostativi alla
concessione delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18.12.2013

all’entità della pena inflitta.

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