Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11614 del 18/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11614 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBU MARIA N. IL 18/05/1966
STOIAN ELENA RAMONA N. IL 09/09/1980
avverso la sentenza n. 6334/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 18/12/2013
51 Barbu Maria + 1 /
Motivi della decisione
I
ricorsi proposti dalle imputate in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato
sono
manifestamente infondati e quindi inammissibili.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici: si considera che le imputate sono state sorprese dopo che avevano
inoltre il giudizio di equivalenza tra le circostanze tiene conto dell’insidiosità della
condotta, abile e concertata.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile
nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 ciascun. a titolo di sanzione
pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000 ciascunq.
Roma 18 dicembre 2013
superato le casse dell’esercizio ed avevano nascosto le borse con la merce sottratta; ed