Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11611 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11611 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUFFO SALVATORE N. IL 11/11/1973
avverso la sentenza n. 790/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/12/2013

Fatto e diritto

RUFFO SALVATORE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato [sottrazione di

Con il ricorso ripropone doglianze già rigettate in sede di appello.

Si duole in primo luogo del mancato riconoscimento della scriminante dello stato di
necessità [articolo 54 c.p.], che la corte ha disatteso ritenendola inapplicabile ai reati
provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socio-economica qualora ad
essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, e
ritenendo comunque inadeguatamente dimostrata la situazione di grave indigenza.
Si duole, poi, del diniego dell’attenuante del danno di particolare tenuità [articolo 62,
numero 4, c.p.], che la corte ha ritenuto inapplicabile in ragion dell’importo dell’energia
sottratta [euro 475, 91].

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al motivo afferente la pretesa sussistenza di una causa di giustificazione, trattasi
di motivo del tutto generico e privo di reali, argomentate censure, si risolve in un
generico dissenso sull’apprezzamento del compendio probatorio che il giudicante ha
sviluppato in modo pertinente, valorizzando quanto rappresentato dall’imputato come
destituito di prova e comunque facendo corretta [e incensurabile in fatto] applicazione del
principio secondo cui l’esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di

energia elettrica].

un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati
asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socioeconomica qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non
criminalmente rilevanti (Sezione VII, 16 maggio 2007, Cissè).

Inaccogte è anche l’altro motivo, vuoi per la valorizzata obiettiva entità del danno
provocato, vuoi perché, comunque, in tema di furto di energia elettrica in utenza
domestica, l’attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, c.p. non può, di regola, essere
concessa, pur in ragione dei singoli esigui prelievi di energia di volta in volta captati, in
quanto nelle abitazioni l’appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la
consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga

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abitata (Sezione IV, 23 g ennaio 2009, Proc. Rep. Trib. Santa Maria Capua Vetere in proc.
Falcone).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 g iu g no 2000, n. 186), conseg ue la condanna del ricorrente medesimo al pa g amento
delle spese processuali e di una somma, che con g ruamente si determina in mille euro, in

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consi g lio in data 18 dicembre 2013

Il Consi g liere estensore

Il Presidente

favore della cassa delle ammende.

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