Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1161 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 1161 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BONOMO ANTONINO N. IL 28/08/1949
2) SCIORTINO ORSOLA N. IL 27/11/1947
avverso la sentenza n. 1191/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
ì,20, c ,itúlso 52,2, o
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Gni UvA. ilvvAniuk

J1044101

1. La Corte d’Appello di Palermo5/7—
– per quanto qui ancora interessa – in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, ha limitato la confisca per equivalente
disposta nei confronti di Sciortino Orsola sino a concorrenza della somma di C.
205.595,35 e ha revocato la confisca per equivalente degli immobili oggetto del
contratto di sublocazione del 28.10.2002. Ha invece confermato la condanna di Bonomo
Antonino e Sciortino Orsola alla pena rispettivamente di anni tre di reclusione e di anni

artt. 110, 81 cpv 640 bis cp (concorso in truffa aggravata e continuata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche nella misura di C. 1.388.886,88), all’art. 81 cpv
cp e 76 DPR 445/2000 in relazione all’art. 483 cp contestato al solo Bonomo (falso
ideologico in relazione a false attestazioni sullo stato di avanzamento dei lavori di
realizzazione di un impianto turistico alberghiero) e all’art. 8 DLGS n. 74/2000
(emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine dell’ottenimento di indebiti
rimborsi iva), contestato alla sola Sciortino.
2. Con separati ricorsi ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.
2.1. Il Buonomo enuncia due motivi di censura: innanzitutto, la violazione degli artt.
157 e 158 cp in relazione all’art. 606 lett. b cpp addebitando alla Corte d’Appello il
mancato rilievo della prescrizione delle condotte delittuose del 10 ottobre 2001 e 29
gennaio 2002. Deduce inoltre la violazione dell’art. 316 ter cp e il vizio di motivazione
della sentenza, dolendosi della mancata sussunzione della fattispecie contestata nella
meno grave ipotesi di cui all’art. 316 ter cp.
2.2. La Sciortino denunzia invece la violazione dell’art. 603 cpp con riferimento al
diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale tesa all’espletamento di una
perizia grafica o in subordine alla acquisizione della consulenza tecnica di parte volte a
dimostrare la sua estraneità alla sottoscrizione di fatture e assegni. Con un secondo
motivo denunzia violazione dell’art. 640 bis e 316 ter cp nonché difetto di motivazione
sulla riaffermata penale responsabilità per il reato di truffa ascrittole. Denunzia infine col
terzo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato
assolvimento dalle imputazioni ascritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Ricorso Bonomo
1.1 Il motivo riguardante la erronea applicazione delle norme sulla prescrizione da
parte della Corte d’Appello è fondato.
Va premesso che la relativa questione era stata sollevata nel giudizio di merito con i
motivi nuovi, come si evince anche dalla sentenza impugnata a pagg. 6 e 20. I giudici di
appello però avevano rigettato la richiesta in considerazione dei periodi di sospensione
intervenuti e della decorrenza del termine (3.1.2003 per il reato sub a, 13.12.2002 per il
reato sub b).

uno e mesi quattro di reclusione, con le interdizioni di legge, in ordine ai reati di cui agli

E’ evidente l’errore di diritto: infatti, trattandosi di delitti, il termine di prescrizione è
quello di sei anni, tempo corrispondente al massimo della pena edittale per i delitti sub A
(truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), e termine base per il
delitto di falso ideologico (punito invece con pena fino a due anni di reclusione). Detto
termine, per effetto delle interruzioni, viene ad essere aumentato di un quarto e quindi
arriva a sette anni e mezzo, in applicazione degli artt. 157 primo comma e 161 secondo
comma nella formulazione introdotta dall’alt 6 della legge 5.12.2005 n. 251 [normativa
della legge 5.12.2005 n. 251: basti considerare, infatti, la diversa disciplina non solo
della durata della prescrizione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche (punito con la reclusione fino a sei anni e quindi, assoggettato,
secondo la vecchia normativa al termine di dieci anni ex art. 157 n. 3 cp nel testo
previgente), ma anche della decorrenza del relativo termine in caso di reato continuato,
che sempre secondo la vecchia formulazione dell’art. 158 cp cominciava dal giorno della
cessazione della continuazione, mentre secondo la nuova normativa comincia il suo
decorso dalla consumazione di ciascun reatal.
1.2.

Dall’impugnata sentenza (pagg. 1 e ss) risulta che i reati sub a contestati al

Buonomo (concorso con la Sciortino in truffa aggravata e continuata) vennero accertati
in Calstelvetrano e in Mazara del Vallo sino al 3.1.2003, mentre i reati sub b (falso
ideologico continuato) riguardano condotte poste in essere dal Bonomo in Palermo il
10.10.2001, il 29.1.2002 e il 13.12.2002.
Dalla medesima sentenza risulta ancora (pag. 20) che, per effetto dei periodi di
sospensione intervenuti nel corso del giudizio sia di primo che di secondo grado (e
specificamente indicati), il termine massimo di prescrizione è stato prorogato di anni 1,
mesi 10 e giorni 16. e quindi sulla base di tali dati fattuali si ottiene il seguente schema:
Reato sub A

Termine

Commesso

– Truffa

sino

aggravata

3.1.2003

al

di

anni

prescrizione
anni 7 e 1/2

Sospensione

=

1,

mesi

Prescritto il
19.5.2012

10 e gg. 16

3.7.2010
Reato sub B

Commesso il

-Falso

10.10.2001

ideologico

Termine

di

.

26.2.2011

prescrizione
anni 7 e 1/2=
10.4.2009

Reato sub B

Commesso il

Termine

-Falso

29.1.2002

prescrizione

ideologico

di

14.6.2011

.

29.4.2012

anni 7 e 1/2=
29.7.2009

Reato sub B

Commesso il

Termine

-Falso

13.12.2002

prescrizione

ideologico

di

anni 7 e 1/2=

13.6.2010

più favorevole agli imputati e quindi applicabile ex art. 2 cp ed ex art. 10 commi 2 e 3

Pertanto, alla data odierna, la prescrizione è ormai maturata per tutti i reati
contestati al Bonomo e, per le condotte integranti il reato di falso ideologico da lui poste
in essere il 10.10.2001 e il 29.1.2002 (il cui termine era decorso rispettivamente il
26.2.2011 e il 14.6.2011), la causa estintiva si era verificata addirittura prima della
sentenza della Corte d’Appello (pronunciata il successivo 10.11.2011).
Si impone dunque l’annullamento senza rinvio in considerazione della intervenuta
causa estintiva (art. 620 lett. a cpp).
(sentenza 28 maggio 2009, Tettamanti), secondo cui, in presenza di una causa di
estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a
norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2 soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad
escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così
che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia
quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento: nel
caso di specie, non ricorrono le anzidette condizioni.
2. Resta logicamente assorbito l’esame del secondo motivo riguardante l’erronea
applicazione della legge con riferimento alla sussumibilità della condotta di cui al capo a)
nel paradigma dell’art. 316 ter cp.
2. Ricorso Sciortino
2.1. Ben diverso il discorso in ordine all’impugnazione della Sciortino che non risulta
aver dedotto la prescrizione davanti al giudice di merito (cfr. sentenza impugnata pagg.
6, 7 e 20).
Col primo motivo la difesa della ricorrente – deducendo la violazione dell’art. 603
cpp e il vizio di motivazione,- lamenta la contraddittorietà dell’affermazione di
responsabilità senza che si stata fornita alcuna valida argomentazione in ordine al
mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale,
osservando che la perizia grafologica richiesta sulle firme avrebbe rivestito carattere di
decisività anche alla luce del riconoscimento del riconoscimento da parte della stessa
Corte d’Appello del ruolo meramente formale della ricorrente.
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Sciortino, quale amministratore della società II Cormorano srl con sede in
Monreale stata ritenuta responsabile del reato di emissione di fatture per operazioni
inesistenti e di concorso con il Bonomo in truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche in favore della Helios snc.
Innanzitutto, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale di cui all’art. 603 cpp
riguarda la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado oppure

1.3. Devono trovare applicazione i principi di recente ribaditi dalle Sezioni unite

l’assunzione di nuove prove: nel caso in esame, la ricorrente afferma trattarsi richieste
avanzate già nel giudizio di primo grado e disattese (cfr. pag. 2 ricorso).
In ogni caso, la rinnovazione del dibattimento in appello, posta la presunzione di
completezza della già svolta indagine probatoria dibattimentale, è istituto di carattere
eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua
discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 2, Sentenza n. 8106 del
26/04/2000 Ud. dep. 07/07/2000 Rv. 216532; Sez. U, Sentenza n. 2780 del
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha spiegato, attraverso un ragionamento del
tutto coerente, le ragioni per cui non ha ritenuto fondata la richiesta laddove,
richiamando il suddetto principio di diritto, ha escluso il carattere di decisività rilevando
non solo la corrispondenza tra le sottoscrizioni apposte sugli assegni e le firme
autentiche della Sciortino ma considerando anche un altro elemento, cioè la tardività del
disconoscimento della firma da parte dell’imputata, atteso che – come pure osservato
dal primo giudice – ella, a fronte dell’addebito di avere emesso tre specifiche fatture
false ai sensi dell’art. 8 del D.LGS n 74/2000 non aveva affatto negato la propria grafia
sui documenti ufficiali della società (cfr. pagg. 9 e 10).
2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con cui la Sciortino

denunzia la violazione degli artt. 640 bis e 316 ter cp e l’omessa motivazione, dolendosi
della mancata riqualificazione del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni
pubbliche nella diversa ipotesi di cui all’art. 316 ter cp. Richiama le considerazioni svolte
con i motivi nuovi nel giudizio di appello sottolineando il diverso apporto consistito
nell’aver fornito, quale amministratrice meramente formale della società di fatto gestita
dal marito, fatture false per operazioni inesistenti, poi utilizzate dalla Helios per ottenere
il finanziamento pubblico: ad avviso della difesa, dunque mancano in tale condotta, gli
estremi del reato di truffa (cioè gli artifizi, raggiri e induzione in errore dell’ente
erogante). Rimprovera alla Corte di merito di non avere distinto l’apporto fornito in
concreto dall’imputata e di non avere spiegato le ragioni per cui la stessa abbia
contribuito alla perpetrazione del reato.
Innanzitutto, è bene ricordare che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della
motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva
tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza
19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528).
L’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve
essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,
restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni

24/01/1996 Ud. dep. 15/03/1996 Rv. 203974).

,

difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili
con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007;
Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
La Corte d’Appello ha escluso l’ipotesi di cui all’art. 316 ter cp (indebita percezione
di erogazioni a danno dello Stato) rilevando, previa ricostruzione della procedura di
erogazione dei contributi, che nel caso di specie – attraverso un comportamento
tramite di essa, del Ministero delle attività produttive, mediante la produzione dei
documenti falsi e precisamente, per quanto riguarda la posizione della Sciortino, delle
fatture per operazioni inesistenti (al fine di attestare falsamente i costi fittizi sostenuti
dalla Helios per l’acquisto del suolo aziendale e delle opere murarie sempre in funzione
della erogazione dei contributi statali in favore di quest’ultima), fatture prodotte non già
nella fase preliminare del procedimento di erogazione del contributo, ma dopo
l’ammissione provvisoria, per accompagnare la richiesta di erogazione della seconda e
terza rata del finanziamento concorrendo così ad avvalorare la prospettazione
dell’avvenuto acquisto di beni e servizi per gli importi ivi indicati (cfr. pagg. 15 e ss).
Il percorso argomentativo è assolutamente coerente e quindi si sottrae alle censure
mosse dalla ricorrente, che in sostanza ripropone una diversa lettura delle risultanze
processuali e l’adozione di parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
2.3. Col terzo motivo la Sciortino denunzia sostanzialmente il vizio di motivazione in
ordine alla mancanza di una pronunzia assolutoria, nonostante fosse stata dimostrata la
propria estraneità alla gestione effettiva della società, circostanza, invece esclusa dalla
Corte di Appello in base alla ‘sottoscrizione di fatture e assegni. Ancora, rimprovera
alla Corte di merito di avere fondato il proprio convincimento sulla base di una sentenza
di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 444 cpp che invece, per giurisprudenza
costante, non costituisce prova di ammissione di responsabilità.
La censura è manifestamente inondata.
Va subito chiarito che pur volendo ritenere l’inidoneità della sentenza di
patteggiamento a dimostrare la penale responsabilità (cd. prova di resistenza, consentita
anche nel giudizio di legittimità: dr. Sez. 6, Sentenza n. 10094 del 22/02/2005 Ud. dep.
15/03/2005; Sez. 5, Sentenza n. 569 del 18/11/2003 Ud. dep. 12/01/2004) ciò non
comporterebbe un mutamento della struttura della decisione, perché la Corte di merito
ha fondato il proprio giudizio di responsabilità anche su altri elementi probatori, come il
rapporto di coniugio con il Di Giovanni (che era il reale gestore della società II
Cormorano) e la comunanza di vita di interessi e di collaborazione con lo stesso dando
conto, attraverso un percorso argomentativo immune da vizi logici, del coinvolgimento
della Sciortino nella illecita attività attraverso la sottoscrizione di atti, documenti ufficiali
e assegni:in particolare, ha sottolineato l’emissione di fatture per operazioni inesistenti,

fraudolento – vi era stata l’induzione in errore in danno della banca concessionaria e,

la girata di quattro assegni, la sottoscrizione di preliminari di vendita di corpi di fabbrica
in favore della Helios, convenzioni ritenute essenziali dal giudice di merito per
accreditare l’esistenza di un rapporto negoziale a giustificazione dell’emissione delle
fatture (cfr. sentenza impugnata pagg. 8 e ss).
La censura mira in effetti ad ottenere una rivisitazione del convincimento relativo al
su personale coinvolgimento nei reati.
2.4. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza

pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art.
129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass.
Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n.
32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000): pertanto, la questione della prescrizione dei
reati ascritti alla Sciortino non può essere affrontata.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bonomo Antonino perché i
reati di cui ai capi A) e B) della rubrica sono estinti per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di Sciortino Orsola, che condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14.11.2012.

dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,

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