Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11609 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11609 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso_proposto da:
BASSI MAURO N. IL 12/09/1979
avverso la sentenza n. 614/2012 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/12/2013

Fatto e diritto

BASSI Mauro ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena in
epigrafe indicata, per i reati di furto aggravato) violazione delle prescrizioni del provvedimento
di sottoposizione alla sorveglianza speciale, dolendosi della valutazione in ordine alla
qualificazione giuridica del fatto, assumendo trattarsi di tentato furto.

del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza
alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
In ogni caso, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni
con riferimento alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione
soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, nonché alla entità e modalità
di applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (ex pluribus,
Sezione VII, 21 dicembre 2009, Collodoro).

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

I l Presidente

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c) c.p.p. perché il motivo è privo

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