Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11606 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11606 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PIETRO MAURIZIO N. IL 01/05/1977
avverso la sentenza n. 7/2011 TRIB.SEZ.DIST. di SENIGALLIA, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Di Pietro Maurizio avverso la sentenza emessa in data
31.5.2012 dal Tribunale di Ancona – Sezione distaccata di Senigallia che, in riforma
di quella assolutoria del Giudice di Pace di Senigallia con la quale il predetto era stato
assolto del reato di lesioni colpose, condannava genericamente l’imputato al
risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile
appellante.

assolto l’imputato per insufficienza di prove in ordine alla sussistenza del fatto
contestato; la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta
ammissibilità dell’appello della parte civile che non risultava riguardare i capi
concernenti gli effetti civili; la violazione di legge non essendo la parte offesa, che
aveva agito con querela, legittimata a proporre appello anche agli effetti penali; la
violazione di legge atteso il difetto del nesso causale; la violazione di legge in ordine
alla valutazione delle prove e l’illogicità della dichiarazione della persona offesa
Capotondi; la violazione di legge , non avendo la parte civile offerto alcuna prova a
carico dell’imputato; la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla
strutturazione formale della sentenza.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede.
Le censure, per un verso, sono totalmente erronee in diritto, dal momento che
l’appello della parte civile è stato limitato ai soli effetti civili ed in tali termini accolto
dal Tribunale, e, per altro verso, mirano ad una improponibile rivalutazione della
prova e si risolvono in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver
seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della
impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di
completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Invero, il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L.
20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare
i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la
fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si
trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è
tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione
dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi
di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non

2

Deduce il vizio motivazionale laddove si era affermato cA il Giudice di Pace aveva

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
Giusti motivi, tra cui la peculiare procedura adottata per la definizione dell’esito del
ricorso, inducono a dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese relative
al presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma il 18.12.2013

processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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