Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11605 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11605 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IURLARO MARIO N. IL 04/03/1992
avverso la sentenza n. 867/2012 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Iurlaro Mario avverso la sentenza ex art. 444
c.p.p. in data 8.5.2012 del G.i.p. del Tribunale di Brindisi che applicava al medesimo
la pena concordata e condizionalmente sospesa di anni uno e mesi quattro di
reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di furto aggravato in abitazione in
concorso.
Deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla sussistenza di platyl
cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p..

generiche.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex plurimis,

Cass. pen. S.U.

27.9.1995, n. 10372, Rv. 202270) che l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi: su ciò nulla ha specificato il
ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
2

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18.12.2013

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