Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11604 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11604 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALENO ATTILIO N. IL 03/05/1930
avverso la sentenza n. 5395/2011 TRIB.SEZ.DIST. di EMPOLI, del
01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 18/12/2013

39 Galeno Attilio

Motivi della decisione

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che erroneamente non è
stata diminuita l’entità della sanzione accessoria nella misura di un terzo, per
effetto della scelta del rito, ai sensi dell’art. 222, comma 2 bis, del Codice della
strada.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. La norma
di cui si discute, infatti, si inserisce nel contesto della disciplina delle sanzioni
amministrative accessorie per i reati che hanno prodotto danno alle persone e si
riferisce in particolare alla fattispecie di omicidio colposo. Tale interpretazione
della disciplina legale si desume univocamente dal fatto che la diminuzione di un
terzo è prevista quando la sospensione della patente possa essere irrogata nella
misura massima di quattro anni e quindi, come si evince dal secondo comma
dello stesso art. 222, solo per il reato di omicidio colposo.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a
titolo di sanzione pecuniaria.
P Q 1•1
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 1.000.
Roma 18 dicembre 2013

1. Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, ha applicato la
pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di Galeno Attilio in ordine ai reati di cui
all’art. 189, commi 6 e 7 del Codice della strada; ed ha altresì irrogato la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
un anno e sei mesi.

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