Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11603 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11603 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEWNIK PAWEL PIOTR N. IL 09/03/1976
avverso la sentenza n. 138/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/12/2013

Fatto e diritto

DREWNIK Pawel Piotr ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, in
concorso con altra, non ricorrente, con l’aggravante ulteriore della recidiva reiterata

Censura il giudizio di responsabilità, sostenendo che sarebbe stata impropriamente
valorizzata la deposizione della persona offesa.

La doglianza è manifestamente infondata, con conseguente inammissibilità del ricorso.

La censura a fronte di una “doppia conforme” valutazione dei giudici di merito, che
hanno analizzato e verificato l’attendibilità della persona offesa, alla luce degli elementi
emergenti in atti, si limita a proporre una diversa lettura del compendio probatorio e si
sostanzia nel sindacato di merito sulla valutazione dei mezzi di prova [basato sulla
contestazione dell’attendibilità della persona offesa] che non può qui essere censurato a
fronte di una motivazione analitica, puntuale, che regge ampiamente il vaglio di
legittimità.

Non va del resto dimenticato che, secondo assunto pacifico, la deposizione della persona
offesa, come ogni altra deposizione, è soggetta ad una valutazione di attendibilità
intrinseca ed estrinseca del teste. Ma una volta che il giudice l’abbia motivatamente
ritenuta veritiera, essa processualmente costituisce prova diretta del fatto e non mero
indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni, quando non sussistano situazioni
che inducano a dubitare della sua attendibilità. Ne deriva che, nel rispetto delle suddette

specifica infraquinquennale.

condizioni, anche la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere
equiparata a quella del testimone estraneo, può essere anche da sola assunta come
fonte di prova della colpevolezza del reo (Sezione IV, 8 maggio 2007, Matteucci).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00 (mille), a titolo di sanzione pecuniaria, in favore
della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità.

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Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso nella camera di consiglio in data 18 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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