Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11600 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11600 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARDELLI MASSIMILIANO N. IL 04/02/1971
avverso la sentenza n. 2598/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva

Ricorre per cassazione il di8fensore di fiducia di Sardelli Massimiliano avverso la sentenza
emessa in data 6.12.2011 dalla Corte di Appello di Firenze che confermava quella in data
25.3.2011 del Tribunale di Grosseto con la quale il predetto era stato riconosciuto
colpevole del reato di furto aggravato in abitazione e condannato, con le attenuanti
generiche valutate come equivalenti rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva, alla
pena di un anno di reclusione ed C 400,00 di multa.
Deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogità della motivazione in ordine alla

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
Le censure mirano ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolvono in
generiche deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente
giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni
sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi
contenuti.
Invero, il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20
febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi
della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia
del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un
ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla
Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una
rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in
via esclusiva al giudice del merito. Il

novum

normativo, invece, rappresenta il

riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto
“travisamento della prova”, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale:
cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile
rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di
prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”,
senza travisamenti, all’interno della decisione (Cass. pen. Sez. IV, 19.6.2006, n. 38424).
Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in
quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme, come nel caso di specie, il limite del
devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva

l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di
gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass.
pen., sez. II, 15.1.2008, n. 5994; Sez. I, 15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. IV,
3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636).
La condanna alle ulteriori spese processuali concerne le spese afferenti il secondo grado di
giudizio, come tale obbligatoria ai sensi dell’art. 592 c.p.p.

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penale responsabilità, dolendosi, altresì, della condanna “alle ulteriori spese processuali”.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 18.12.2013

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