Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1160 del 14/11/2012
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1160 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D’ACUNTO LUIGI N. IL 07/03/1938
2) D’ACUNTO ANTONIO N. IL 26/09/1970
avverso la sentenza n. 880/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per _ce
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"gsLa2") ru:m1 Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. 59 _4ALW 3anrev (tu", 45 Data Udienza: 14/11/2012 RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 15.12.2011 la Corte d'Appello di Firenze, ha confermato la pronuncia del
locale Tribunale che aveva ritenuto D'Acunto Luigi e D'Acunto Antonio colpevoli dei reato di cui
agli artt. 110 cp e 44 lett. b DPR n. 380/2001 (realizzazione di manufatto in assenza di
permesso di costruire) e con le attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di mesi 1 e
giorni 10 di arresto ed C. 6.885,34 di ammenda ciascuno. con tre motivi, denunciando la violazione dell'art. 606 lett. d cpp (mancata assunzione di una
prova decisiva), vizio di motivazione (art. 606 lett. e cpp) e violazione di legge (art. 606 lett. b
(normativa in materia di prescrizione e di onere della prova del'epoca del fatto). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile sotto ogni profilo.
Innanzitutto lo è con riferimento al primo motivo (con cui si deduce la mancata assunzione
di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione
dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art.495 comma 2 cpp).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte è prova decisiva, la
cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (cfr. Sei.
3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010 Ud. dep. 15/07/2010; cass. Su. 6, Sentenza n. 14916
del 25/03/2010 Ud. dep. 19/04/2010).
Nel caso in esame, però, la deposizione dei vigili urbani Pelanti e Lanzetta che l'imputato
intende far escutere riguarda l'affermazione (contenuta nella relazione di servizio) circa
~possibilità di accertare con assoluta certezza io stato reale di fatto del pavimento e
l'esistenza o meno di poz2etti di raccolta delle acque, una circostanza, frutto di una meta
ispezione esterna, e che - a ben vedere - se anche confermata in dibattimento non varrebbe
ad intaccare la struttura portante della motivazione, perché la Corte di merito attraverso un accertamento di fatto (basato non solo sulla relazione di servizio ma "soprattutto" sull'esame
delle fotografie), privo di vizi logici e quindi insindacabile in questa sede, ha affermato che
trattasi di un immobile di vaste dimensioni consistente in una vasta struttura metallica
stabilmente infissa ad una platea fondazionale in calcestruzzo con cordoli di cemento rialzati,
che per le sue caratteristiche incide apprezzabilmente sul territorio, quanto a materiali usati, a
struttura e dimensioni. Ha poi affrontato il concetto di precarietà precisando che occorre far
riferimento alle esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva e all'uso
realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, escludendo tale caratteristica trattandosi nel caso di specie di opere destinate a soddisfare esigenze durevoli
nel tempo per cui basta la realizzazione di platea e cordoli in c.a. di ancoraggio per la
configurazione dei un'opera definitiva. 2. Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione 2- Inammissibile per manifesta infondatezza è la seconda censura riguardante la
contraddittorietà della motivazione perché gite affermazioni dei verbalizzanti sopra riportate
(circa lo stato reale del pavimento e resistenza di pozzetti per la raccolta delle acque) non
hanno alcun collegamento con l'affermazione del giudice di merito che si fonda essenzialmente
sulla documentazione fotografica esaminata che evidenzia le caratteristiche del manufatto (e il
rilievo del materiale fotografico ai fini probatori è sottolineato dalla corte di merito con
l'espressione 'Rsoprattutte. prescrizione con riferimento alla prova dell'epoca del fatto) merita la stessa sorte dei
precedenti per la manifesta infondatezza che lo connota.
Il giudice di merito ha dato conto attraverso un percorso logicamente ineccepibile delle
ragioni per cui ha ritenuto l'opera di recentissima esecuzione (evidenziando la mancanza di
qualsiasi traccia di usura del tempo su tutti gli elementi costruttivi raffigurati, che appaiono
assolutamente nuovi di fabbrica, sicché il perfezionamento del reato deve farsi risalire ad
epoca immediatamente antecedente al sopralluogo): pertanto, una tale valutazione non può
essere riesaminata in questa sede, se non a rischio di operare una nuova lettura degli elementi
del processo sulla base di nuovi parametri di valutazione.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi
non consente il formarsi di un valido rapporto di Impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (case.
sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n.
18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/0412004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc.
(dep. 21/12/2000): pertanto, la questione della prescrizione del reato non può esser
affrontata . 1"-~41 ta, rARA-3k rt~ck C91-00 4 SeAkk •ett gtia.04
)
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissib lità
(Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616
cpp nella misura indicata in dispositivo. dichiara Inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di €. 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14.11.2012. 3. Il terzo ed ultimo motivo (riguardante l'inosservanza della legge penale in materia di