Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1160 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1160 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Macrì Giuseppe
avverso il decreto di archiviazione del 28/11/2011 del Gip del Tribunale di Alba, nel
procedimento penale a carico di BONINO Corrado, nato a Fossano il 28/05/1964;

visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Alba per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Gip del Tribunale di Alba disponeva
l’archiviazione del procedimento penale n. 1262/2009 RGNR a carico di Corrado
Bonino, indagato per il reato di cui all’art. 491 cod. pen., per ritenuta tardività della
proposta querela.

Data Udienza: 12/11/2013

Avverso tale provvedimento il difensore della persona offesa Giuseppe Macrì,
avv. Gian Mario Ramondini, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando
violazione di legge, ai sensi dell’art. 408 comma 2, c.p.p. e 126 d.a. dello stesso
codice di rito, sul rilievo che lo stesso ricorrente, pur avendone fatta espressa
richiesta nell’atto di querela, non aveva ricevuto l’avviso relativo all’istabza di
archiviazione proposta dal P.M.

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, non risulta in atti che l’avviso relativo alla richiesta di archiviazione sia
stato mai notificato alla persona offesa che, ritualmente, ne aveva fatto richiesta
nell’atto di querela.
E’ ius receptum che tale mancanza comporta nullità del decreto di archiviazione, in
via d’interpretazione estensiva dell’art. 409, comma 6 c.p.p., per violazione del
principio del contraddittorio e del diritto di intervento, nella procedura di
archiviazione, della persona offesa che ne abbia fatto richiesta (cfr., tra le altre,
Cass. Sez. 2, 4.7.2003, n. 46274, Prochilo, rv. 226975).

2. Per quanto precede, l’impugnato decreto deve essere annullato, con le
conseguenziali statuizioni nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l’impugnato provvedimento senza rinvio e dispone trasmettersi gli
atti al PM presso il Tribunale di Alba per l’ulteriore corso.

Così deciso il 12/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

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