Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 116 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 116 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TROVATO GIUSEPPE N. IL 03/05/1977
avverso la sentenza n. 3299/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
06/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA
e E LL(
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. vf
che ha concluso per ek t
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. TROVATO GIUSEPPE ha proposto, a mezzo del proprio difensore fiduciario
cassazionista, tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di
CATANIA in data 6/02/2012, depositata in data 7/02/2012, che confermava la
sentenza 22/09/2011 emessa dal GUP Tribunale di CATANIA, con cui il
medesimo era stato condannato all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni

di sostanza stupefacente del tipo cocaina a Santonocito Filippo (fatto commesso
in Catania, 27/11/2010), oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia
cautelare. Il giudice, peraltro, riconosceva all’imputato l’attenuante di cui al
comma quinto dell’art. 73 TU Stupefacenti, dichiarandola equivalente alla
contestata recidiva, con dichiarazione di delinquenza abituale dell’imputato.

2.

Ricorre avverso la predetta sentenza l’imputato a mezzo del difensore

cassazionista, deducendo un unico, articolato, motivo di ricorso, di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, anzitutto, violazione di legge sub specie di erronea applicazione in
relazione alla ritenuta sussistenza dell’art. 99 c.p. nonché mancanza di
motivazione avuto riguardo alle argomentazioni giustificative di tale statuizione;
in sintesi, il giudice d’appello avrebbe ritenuto sussistere, in violazione dell’art.
99 c.p., la sussistenza della contestata recidiva, poiché – avuto riguardo a
quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35378/2010 – appariva del
tutto evidente che, in ragione dell’assoluta trascurabilità del fatto di reato, la
condotta non appariva tale da poter essere configurata come in concreto
espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale del reo ed, a ben
vedere, anche privo di offensività penale; il motivo di appello con cui si
censurava l’assenza di qualsiasi motivazione della sentenza di primo grado circa
le ragioni che avevano determinato il primo giudice ad applicare la recidiva,
peraltro, non risulta trattato dalla Corte etnea.

2.2. Deduce, in secondo luogo, mancanza di motivazione quanto alla mancata
concessione dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 TU Stupefacenti in
modo prevalente rispetto alla contestata recidiva; la sentenza della Corte
d’appello sarebbe priva di motivazione sul punto, né, rileva la difesa, la

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quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa, per il reato di cessione di tre dosi

motivazione potrebbe ritenersi integrata da quella del giudice di prime cure, in
quanto il GUP non motiva sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

in relazione alla ritenuta sussistenza dell’art. 99 c.p. nonché mancanza di
motivazione avuto riguardo alle argomentazioni giustificative di tale statuizione),
lo stesso è inammissibile per genericità, in quanto la difesa mostra di non tener
nel dovuto conto le sintetiche, ma puntuali, argomentazioni esposte dalla Corte
etnea giustificative dell’applicata recidiva. La mancanza di specificità del motivo,
invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità (v.,

ex multis:

Sez. 4, n. 5191 del

29/03/2000 – dep. 03/05/2000, Barone C L, Rv. 216473).
In motivazione, vi è, infatti, un puntuale richiamo alle ragioni che giustificavano
il mantenimento dell’aggravante de qua, riferendosi il giudice d’appello alla
“concreta personalità dell’imputato, insensibile a qualsiasi emenda, che ne
reclama il suo addebito”. Nel caso di specie, la Corte di merito ha quindi fatto
buon governo dei principi affermati dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite
penali che, pur ritenendo la recidiva in questione come aggravante “facoltativa”,
impongono certamente al giudice un onere motivazionale nel rigettarne la
richiesta di esclusione, nel caso di specie soddisfatto per averla ritenuta in
concreto espressione di maggiore pericolosità del reo.
Si aggiunga, del resto, che l’esclusione della recidiva, nel caso in esame, era
interdetta dalla dichiarazione di abitualità a delinquere, statuizione, questa,
incompatibile con l’esclusione della recidiva.

5. Quanto al secondo motivo (mancanza di motivazione quanto al mancato
giudizio di bilanciamento in termine di prevalenza tra la concessa attenuante di
cui al comma 5 dell’art. 73 TU Stupefacenti e la contestata recidiva), premesso
che lo stesso dev’essere valutato alla luce della declaratoria di incostituzionalità
dell’art. 69, quarto comma, cod. pen, nella parte in cui prevede il divieto di
3

4. Quanto al primo motivo (violazione di legge sub specie di erronea applicazione

prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n.
309 del 1990 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. (Corte
Cost., sentenza n. 251 del 15/11/2012), esso è nondimeno inammissibile per
genericità, non avendo neanche su tale punto la difesa del ricorrente tenuto in
debito conto le argomentazioni, seppure sinteticamente espresse dal giudice
d’appello ove, in relazione alla richiesta difensiva, la Corte motiva ritenendo
necessario il mantenimento della contestata recidiva “seppure nel bilanciamento

ragionamento del primo giudice), il quale, sul punto, aveva ritenuto possibile
esclusivamente un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra la
predetta attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 TU Stupefacenti e la
contestata recidiva, alla luce dei precedenti penali anche specifici dell’imputato,
senza porsi il problema (né esplicitandolo) di un eventuale giudizio (negativo) di
prevalenza alla luce della preclusione normativa dichiarata incostituzionale.
Conclusivamente, come già affermato da questa Corte, in tema di concorso di
circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto
nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e
non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza
allorché il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod.
pen., l’abbia ritenuta la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in
concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009 – dep. 19/02/2010, Alesci e
altri, Rv. 246134). In ogni caso, avendo il primo giudice adeguatamente e
correttamente adempiuto all’obbligo della motivazione in ordine alla valutazione
delle circostanze concorrenti, il fatto che l’imputato abbia in sede di appello
motivato la reiterazione della richiesta di prevalenza con i medesimi elementi
(peraltro, assai generici, avendo fatto leva la difesa per giustificare il richiesto
giudizio di prevalenza alla “reale entità del fatto”) ritenuti inidonei nella sentenza
impugnata, i giudici di appello non sono tenuti alla esposizione analitica delle
ragioni che li hanno indotti a confermare l’equivalenza piuttosto che la
prevalenza essendo sufficiente, in tal caso, il richiamo anche implicito a quelle
esposte dai primi giudici (v., in termini: Sez. 1, n. 7097 del 20/01/1986 – dep.
07/07/1986, SAMMARTINO, Rv. 173344).

6.

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma
alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, somma che si
stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).
4

operato dal primo decidente” (così correttamente richiamando “per relationem” il

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013

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