Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11599 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11599 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALESTRA SAMUELE N. IL 09/02/1985
avverso la sentenza n. 464/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Balestra Samuele avverso la sentenza emessa
in data 5.7.2011 dalla Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma di quella in data
9.3.2009 del Tribunale di Lucca, che aveva riconosciuto il pedetto colpevole del delitto di
tentato furto aggravato, rideterminava la pena inflitta in mesi 8 di reclusione ed C 200,00 di
multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla dedotta e respinta
ipotesi della desistenza volontaria con conseguente riqualificazione del fatto nel reato di cui

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate, aspecifiche e
non consentite nella presente sede.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede
pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da
quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente
plausibile, con adeguata valutazione di tutti gli elementi probatori disponibili.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Per il resto, il ricorso mira ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolve in
deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di
legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni sindacato per le
connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18.12.2013

all’art. 635 c.p.

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