Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11597 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11597 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHEORGHE VASILE N. IL 08/08/1982
avverso la sentenza n. 4151/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Gheorghe Vasile avverso la sentenza
emessa in data 31.1.2012 dalla Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma di
quella in data 24.6.2011 del G.i.p. del Tribunale di Montepulciano con la quale il predetto,
all’esito del giudizio abbreviato, era stato riconosciuto colpevole dei reati di furto
aggravato in abitazione, tra l’altro, riduceva la pena inflittagli ad anni uno e mesi otto di
reclusione ed C 400,00 di multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata

aggravanti e alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della
pena.
Il ricorso è inammissibile essendo le censuna, mosse manifestamente infondate.
Giova premettere che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen.
Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”
v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n.
26908 rv. 229298).
Orbene,la Corte ha fornito esaustiva e corretta motivazione in ordine ad ognuno dei punti
denunciati (quanto all’invocato beneficio della sospensione condizionale è stata esclusa
con adeguate e circostanziate argomentazioni, la prognosi di astensione da futuri
reati) e, come tale, immeritevole di censure di sorta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18.12.2013

applicazione del giudizio di comparazione di prevalenza delle attenuanti rispetto alle

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