Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11596 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11596 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSU IONEL MARIAN N. IL 01/10/1980
avverso la sentenza n. 29/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Rusu Ione! Marian avverso la sentenza ex art. 444
c.p.p. in data 19.3.2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Brescia che applicava al
medesimo, e ad altra coimputata, la pena concordata, con attenuanti generiche equivalenti,
di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 624, 625
nn. 2 e 4 c.p..
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione del
fatto attesa l’erronea contestazione delle aggravanti di cui all’art. 625 nn. 2 e 4 c.p.; alla

alla violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’ipotesi del tentativo e alla
mancata valutazione delle concesse attenuanti con criterio di prevalenza sulle aggravanti e
recidiva.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite in questa sede.
I motivi di ricorso sovra esposti tendono a rimettere in discussione i termini dell’accordo
finalizzato all’applicazione della pena oggetto del patteggiamento.
Infatti è stato affermato che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7.
2006, n. 34494).
Del resto, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle
parti e recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale dell’affermazione di
responsabilità), in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge
riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in
discussione con il ricorso per cassazione (ex plurimis: Cass. pen. Sez. VI, 19.2.2004 n.
18385, Rv. 228047).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 18.12.2013

conseguente violazione di legge in relazione alla improcedibilità per mancanza di querela;

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