Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11594 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11594 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL HAMMAZ ISMAIL N. IL 09/02/1992
avverso la sentenza n. 2006/2011 TRIBUNALE di VERONA, del
22/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, El Hammaz Ismail avverso la sentenza ex art.
444 c.p.p. in data 22.12.2011 del Giudice monocratico del Tribunale di Verona che
applicava al medesimo la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi
quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto in concorso.
Deduce la violazione di legge attesa l’omessa traduzione in udienza, essendo all’epoca
detenuto presso la Casa circondariale di Verona e la carenza motivazionale in
relazione all’art. 129 c.p.p..

generiche.
Dalla stessa intestazione della sentenza impugnata risulta che l’imputato era all’epoca
libero né risulta la richiesta di traduzione.
Peraltro la richiesta di “patteggiamento” comporta l’accettazione della ritualità degli
atti processuali fino a quel momento compiuti. Ne deriva che la nullità derivante dalla
mancata traduzione dell’imputato detenuto non può più essere dedotta qualora il
procuratore speciale dell’imputato, dopo il rinvio a giudizio, abbia chiesto e ottenuto
l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
Per il resto, è stato affermato che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444
c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione),
con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi: su ciò nulla ha specificato il
ricorrente.

2

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18.12.2013

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