Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11593 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11593 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASQUALE MASSIMO N. IL 14/09/1978
avverso la sentenza n. 722/2011 TRIBUNALE di UDINE, del
30/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Pasquale Massimo avverso la sentenza
emessa in data 30.5.2011 dal Giudice monocratico del Tribunale di Udine che affermava
la penale responsabilità del predetto in ordine al reato di guida senza patente perché
revocata e lo condannava alla pena di C 4.000,00 di ammenda.
Sostiene che era più giusta , equa e proporzionata la misura della pena richiesta dal P.M.
e pari ad C 1.600,00.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.

non concedibilità delle attenuanti generiche e, quindi, la gravità complessiva del fatto, la
ripetitività della condotta illecita attese le rilevazioni dell’impianto satellitare.
Invero, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen.
Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”
v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n.
26908 rv. 229298). Peraltro, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice
del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più)
dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della
motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula
un’analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass.
pen. Sez. II, 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18.12.2013

La Corte ha fornito esaustiva motivazione in ordine all’entità della pena, rilevando circa la

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