Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11592 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11592 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONINI LUCA N. IL 27/12/1967
avverso la sentenza n. 4257/2008 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PARMA, del 18/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Bonini Luca avverso la sentenza ex art. 444
c.p.p. in data 18.5.2011 del G.u.p. del Tribunale di Parma che applicava al medesimo la
pena concordata e condizionalmente sospesa di anni uno e mesi quattro di reclusione per il
reato di omicidio colposo con violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro.
Deduce il vizio motivazionale in relazione all’inesistenza di cause di proscioglimento di cui
all’art. 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.

l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7.
2006, n. 34494).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano
le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano
desumibili dagli atti medesimi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 18.12.2013

Invero, è stato affermato che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,

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