Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11590 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11590 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRUCCI SILVIO N. IL 23/02/1967
avverso la sentenza n. 1160/2007 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Petrucci Silvio avverso la sentenza
emessa in data 3.11.2011 dalla Corte di Appello di Ancona che in parziale riforma di
quella in data 7.3.2007 del Giudice monocratico del Tribunale di Ascoli Piceno con la
quale il predetto, assieme ad altro coimputato, era stato riconosciuto colpevole del
reato di tentato furto aggravato in abitazione, riduceva, tra l’altro, la pena inflittagli
ad anni uno e mesi tre di reclusione ed C 250,00 di multa.
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle impetrate

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
La Corte ha fornito esaustiva motivazione in ordine al diniego delle attenuanti
generiche richiamando il recente precedente specifico dell’imputato.
Del resto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass.
pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298).
Ancora, si è affermato che la concessione o meno delle attenuanti generiche è un
giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di
legittimità, tanto che “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze
attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso
può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv.
249163).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
2

attenuanti generiche.

Così deciso in Roma il 18.12.2013

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