Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1159 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1159 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Napoli avverso la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Ariano Irpino il 25.11.2009 nei confronti
di Ca Hane, nato a Dakar (Senegal) l’1.1.1976;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso del procuratore generale.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 25/09/2013

1. Con sentenza pronunciata il 25.11.2009 il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Ariano Irpino pronunciava sentenza di
non doversi procedere nei confronti di Ca Hane, imputato del reato di cui
agli artt. 474, c.p., e 171 ter, co. 2, lett. a), I. n. 633 del 1941, giusto il
disposto dell’art. 13, co. tre quater, d.lgs. n. 286 del 1998.

tempestivo ricorso per Cassazione il procuratore generale della
Repubblica presso la corte di appello di Napoli, lamentando violazione di
legge in relazione alla interpretazione operata dal giudice di merito, che
ha esteso la portata applicativa della disposizione di cui al citato art. 13,
co. tre quater, d.lgs. n. 286 del 1998, anche ai casi in cui non sia
dimostrata l’effettiva esecuzione della espulsione dello straniero dal
territorio dello Stato italiano, disposta dalla pubblica autorità,
presupposto indefettibile della pronunzia di non doversi procedere.
3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il motivo su cui si fonda.
4. Ed invero non appare revocabile in dubbio che, come affermato dal
Supremo Collegio con l’arresto citato nella motivazione della decisione
impugnata, la sentenza di non luogo a procedere prevista dall’art. 13,
comma terzo quater, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per il caso di avvenuta
espulsione dello straniero, ai sensi dei precedenti commi terzo, terzo bis
e terzo ter dello stesso articolo, può essere pronunciata, sulla base di
un’interpretazione estensiva della norma che risponde alla sostanziale
finalità

perseguita dal

legislatore,

“giustificata essenzialmente

dall’interesse pubblico di ridurre l’enorme affollamento carcerario … e di
allontanare dal territorio dello Stato stranieri sottoposti a procedimento
penale”, anche in relazione ai casi in cui, come quello in esame, non vi
sia stato esercizio dell’azione penale in alcuna delle forme previste
dall’art. 405, c.p.p.
La medesima decisione chiarisce, tuttavia, che presupposto per
l’applicazione della menzionata disposizione normativa è che l’espulsione
“sia avvenuta e provata prima che si pervenga al giudizio” (cfr. Cass.,
sez. I, 19.9.2007, n. 35843, p.m. in proc. Kamberi, rv. 237314).

2

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

Orbene nel caso in esame, come si evince dalla lettura degli atti
processuali, consultabili dal Collegio essendo stato dedotto un error in
procedendo, risulta dimostrata solo la notificazione al Ca Hane del

provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato italiano, ma non
anche l’effettiva esecuzione dell’espulsione stessa, costituente

procedere prevista dall’art. 13, comma terzo quater, d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286., che richiede, per l’appunto, la materiale esecuzione della
disposta espulsione e non, come affermato dal giudice di merito, il
semplice perfezionarsi del procedimento amministrativo con l’adozione
dei relativi provvedimenti formali di competenza della pubblica autorità
(cfr. Cass., sez. II, 18/02/2011, n. 9874, rv. 249671; Cass., sez. I,
24/06/2008, n. 29161, E.).
Non può non rilevarsi, peraltro, come dal testo della stessa sentenza non
si comprenda se il provvedimento di espulsione sia stato o meno
effettivamente eseguito, avendo fatto riferimento il giudice per le
indagini preliminari alla “intervenuta espulsione” dello straniero disposta
con decreto prefettizio del 13.1.2009, “e eseguita con ordine del
questore di Avellino, emesso ai sensi dell’art. 14 d. Igs. 286/98”, dubbio
che andrà chiarito in sede di rinvio.
5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio degli atti al
tribunale di Benevento per nuovo esame, da svolgersi conformemente ai
principi di diritto innanzi indicati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Benevento per
nuovo esame.
Così deciso in Roma il 25.9.2013

l’indefettibile presupposto per l’adozione della sentenza di non luogo a

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