Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1159 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1159 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
nel procedimento nei confronti di
Di Caprio Pasquale Filippo Maurizio, nato a Caserta il 17/3/1979
avverso l’ordinanza del 23/7/2015 del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Civitavecchia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Gaeta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza
impugnata;
udito per l’indagato l’avv. Andrea Miroli, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Pasquale Filippo Maurizio Di Caprio è stato tratto in arresto dalla polizia
giudiziaria il 20 luglio 2015, per il reato di favoreggiamento della prostituzione
(per avere prelevato con la propria automobile Bobita Lelia Andreea e Retezatu
Denisa Veronica dalla loro abitazione, accompagnandole laddove esercitavano la
prostituzione, a fronte di un compenso di euro 30 da parte di ciascuna).

Data Udienza: 19/11/2015

Il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, investito
delle richieste del Pubblico Ministero di convalida dell’arresto e di applicazione
della misura cautelare, ha respinto entrambe le richieste, ritenendo che
l’indagato non avesse favorito la prostituzione delle due donne che aveva
trasportato, essendosi limitato ad accompagnarle laddove svolgevano la loro
attività ed a riaccompagnarle ad una fermata di autobus, senza propiziare in
alcun modo l’attività di prostituzione o garantito lo svolgimento della stessa. Ha
quindi ritenuto il giudice della convalida e della cautela che l’incontro intimo tra

dall’indagato, irrilevante risultando il compenso corrispostogli, ritenuto non
sproporzionato alla attività svolta.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, lamentando inosservanza ed erronea applicazione
dell’art. 3, comma 1, n. 8, della I. 20/2/1958 n. 75, in quanto la non occasionale
attività di trasporto svolta dal Di Caprio, con viaggio di andata e ritorno dal luogo
nel quale veniva esercitata la prostituzione, costituiva attività volta a migliorare
le condizioni organizzative per l’esercizio in concreto di tale attività e dunque a
favorirla.
Ha inoltre denunciato contraddittorietà ed illogicità della motivazione della
ordinanza impugnata, che, pur premettendo la rilevanza della non occasionalità
dell’accompagnamento delle prostitute, lo aveva nella specie ritenuto irrilevante,
in considerazione della aleatorietà dell’incontro con il cliente, come pure il
pagamento di un compenso.

3. L’indagato, a mezzo del suo difensore, ha depositato memoria difensiva,
chiedendo il rigetto del ricorso, negando di aver fornito un sostegno all’esercizio
della prostituzione, essendosi limitato al trasporto delle prostitute, senza avere
nulla a che fare con la loro attività, con la conseguente irrilevanza della non
occasionalità del trasporto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in ragione della contraddittorietà
della motivazione della ordinanza impugnata.

Costituisce, infatti, favoreggiamento della prostituzione ogni condotta
materiale che concreti oggettivamente un aiuto all’esercizio di tale attività,
rimanendo irrilevante solo l’aiuto che sia prestato esclusivamente alla prostituta,
ossia che riguardi direttamente quest’ultima e non la sua attività di prostituzione,
2

le prostitute ed i clienti fosse del tutto aleatorio rispetto al trasporto effettuato

anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata (Sez. 3, Sentenza n.
36595 del 22/05/2012. T. e altro, Rv. 253390).
Integra, di conseguenza, il reato di favoreggiamento della prostituzione
l’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo dello svolgimento di tale
attività che sia funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di
elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di
attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento, quali la sorveglianza o la
messa a disposizione del veicolo per l’incontro con i clienti (Sez. 3, Sentenza n.

del 23/01/1985, Collegaro; Sez. 3, Sentenza n. 12633 del 29/09/1999, Porzio,
Rv. 214802), perché qualsiasi attività diretta a procurare condizioni favorevoli
all’esercizio della prostituzione integra il delitto di favoreggiamento dell’altrui
prostituzione, e dunque anche l’accompagnamento abituale in automobile,
idoneo a rendere più celere ed agevole lo spostamento dalla abitazione al luogo
di svolgimento di detta attività, e dunque a favorirla.
Ora, nella vicenda in esame, il Giudice per le indagini preliminari, muovendo
dall’accertamento da parte della polizia giudiziaria della non occasionale attività
di accompagnamento di due prostitute svolta dall’indagato dietro compenso,
attività ammessa dal Di Caprio nel corso del suo interrogatorio, e richiamando il
suddetto orientamento interpretativo di cui alle sentenze n. 37299 del 2013 e n.
36595 del 2012, ha ritenuto che l’incontro tra le prostitute ed i clienti fosse
aleatorio rispetto al loro trasporto e che il pagamento di un compenso sia neutro,
essendo riconducibile al contratto di trasporto, per il quale non è richiesta la
forma scritta.
Tali considerazioni risultano, però, contraddittorie rispetto al suddetto
orientamento interpretativo richiamato nella stessa ordinanza impugnata, non
svolgendo l’indagato l’attività di trasporto di persone ed essendo,
evidentemente, il sistematico trasporto delle prostitute dalla loro abitazione (o
da luogo a questa prossimo) al luogo nel quale le stesse svolgono la loro attività

37299 del 16/07/2013, Barba, Rv. 256696; conforme Sez. 3, Sentenza n. 2676

idoneo a rendere più celeri ed agevoli i loro trasferimenti, e quindi a favorire, nel
senso anzidetto, lo svolgimento di tale attività.
La mancanza di certezza in ordine alla verificazione degli incontri tra le
prostitute ed i loro clienti non esclude, poi, il favoreggiamento, che ricorre ogni
qualvolta venga posta in essere una condotta attiva funzionalmente orientata a
migliorare le condizioni organizzative per l’esercizio in concreto della
prostituzione (Sez. 3, Sentenza n. 12633 del 29/09/1999 citata), a prescindere
dall’effettivo incontro con uno o più clienti, che risulta dunque irrilevante rispetto
alla sussistenza del favoreggiamento.
Ne consegue la contraddittorietà della motivazione della ordinanza, per la
mancanza di conseguenzialità tra i principi richiamati e la conclusione adottata,

3

ckl;

di rigetto della richiesta di convalida dell’arresto e di applicazione della misura
cautelare.
Poiché l’arresto è stato eseguito legittimamente, non essendo contestato il
requisito della flagranza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza
rinvio, in quanto in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del Pubblico
Ministero nei confronti della ordinanza di diniego di convalida dell’arresto (come
nella vicenda in esame) l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, perché
il ricorso ha ad oggetto esclusivamente la verifica della legittimità di un atto

dell’operato della polizia giudiziaria, mentre l’eventuale rinvio solleciterebbe
solamente l’emissione di una pronuncia meramente formale, senza alcuna
ricadukdi effetti giuridici (Sez. 6, Sentenza n. 34090 del 12/06/2013, Deplano,
Rv. 257215; in termini Sez. 6, Sentenza n. 37099 del 8/10/2007, Ilievski, RV
237192).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è avvenuto
legittimamente.
Così deciso il 19/11/2015

compiuto in una fase ormai conclusa ed è volto ad accertare la correttezza

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