Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11589 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11589 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOUBERT RUBEN VIJIM N. IL 30/11/1987
avverso la sentenza n. 8609/2010 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Joubert Ruben Vijim avverso la sentenza emessa in data 22.5.2012
dal G.i.p. del Tribunale di Torino, con la quale il predetto era stato riconosciuto colpevole
del reato di cui all’art. 116, 13° comma C.d.S. e condannato alla pena di C 1.400,00 di
ammenda.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’assunta violazione del
principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata

autoveicolo) e del luogo di accertamento e commissione del reato (Leinì in luogo del
limitrofo comune di Lombardore) quale rilevata in sede motivatoria, non implica alcuna
violazione del diritto di difesa, avendo l’imputato usufruito della possibilità di difendersi
dall’accusa che, comunque, era riferita ad un mezzo “Hyundai Coupè”, notoriamente
modello di autovettura e non di motoveicolo, con targa tipica degli automezzi, ed essendo il
reale luogo di commissione del reato comunque ricompreso nel circondario di Torino e ben
noto all’imputato, come emergeva dal verbale di contestazione n. 836078219 dei
Carabinieri dei Leinì nel quale si indicava correttamente il Comune di Lombardore.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così d ciso in Roma il 18.12.2013

E’ chiaro che la mera diversità del mezzo indicato nell’imputazione (motoveicolo, in luogo di

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