Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11588 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11588 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO MARIO N. IL 03/11/1986
avverso la sentenza n. 599/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
16/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Rizzo Mario avverso la sentenza emessa in data 16.1.2012 dalla
Corte di Appello di Palermo che confermava quella in data 8.6.2012 del Tribunale di
Agrigento in composizione monocratica, con la quale il predetto era stato riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 624 bis c.p. e condannato alla pena di anni uno, mesi sei di
reclusione ed C 400,00 di multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla valutazione delle
prove e all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Eccepisce, inoltre,

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
proponibili nella presente sede.
Nel caso di specie il ricorso mira ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolve
in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio
di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni sindacato per
le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
L’inammissibilità del ricorso preclude l’estinzione del reato per prescrizione, sia se maturata
-come nel caso di specie- dopo l’emissione della sentenza impugnata sia laddove sia
maturata anche prima della sentenza d’appello. Infatti l’inammissibilità del ricorso per
cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data
anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel
giudice (Cass. Pen. Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428 Rv. 231164).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18.12.2013

l’intervenuta prescrizione del reato al 26.1.2012.

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