Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11585 del 18/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11585 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIGLIETTO FABRIZIO CLAUDIO N. IL 29/05/1975
avverso la sentenza n. 7359/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 18/12/2013
Osserva
Ricorre per cassazione Biglietto Fabrizio Claudio avverso la sentenza emessa in data
12.4.2012 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella in data 22.9.2011
del Tribunale di Milano, con la quale il predetto era stato riconosciuto colpevole del
reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 186 commi 10 e 2° lett. b), comma 2 bis e comma
2 sexies C.d.S., e condannato alla pena di giorni 40 di arresto ed C 2.200,00 di
ammenda, con sospensione della patente di guida per mesi otto.
Deduce il vizio motivazionale in relazione alle risposte fornite dal giudice di prime cure
visibili dello stato di ebbrezza “salvo l’alito vinoso” e gli esiti della consulenza tecnica
di parte con la conseguente violazione del principio della prova di colpevolezza oltre
ogni ragionevole dubbio.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
proponibili nella presente sede.
Nel caso di specie il ricorso mira ad una improponibile rivalutazione della prova e si
risolve in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel
presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza
ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei
suoi contenuti, con adeguata contestazione delle emergenze della consulenza tecnica,
che sosteneva, per giustificare gli ineludibili risultati dell’alcoltest, ea presenza di
alcool nel cavo orale derivante dall’assunzione di un colluttorio, ma in ora nemmeno
precisata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18.12.2013
alle argomentazioni difensive esposte con l’atto di appello circa l’assenza di sintomi