Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11584 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11584 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUHELLOUF ABDELMADJID N. IL 07/05/1984
avverso la sentenza n. 2728/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Bouhellouf Abdelma9jid
l
avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. in
data 10.2.2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Torino che applicava al medesimo
la pena concordata di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli
artt. 624, 625 n. 2 c.p..
Deduce il vizio motivazionale sia in ordine all’art. 129 c.p.p. sia in relazione alla misura
della pena.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.

l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7.
2006, n. 34494).
Inoltre, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti
e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la
legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti
rimesse in discussione con il ricorso per cassazione (ex plurimis: Cass. pen. Sez. VI,
19.2.2004 n. 18385, Rv. 228047).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 18.12.2013

Invero, è stato affermato che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,

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