Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11583 del 18/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11583 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLANTE MARCO N. IL 20/10/1973
avverso la sentenza n. 12466/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 18/12/2013
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Olante Marco avverso la sentenza ex art.
444 c.p.p. in data 10.2.2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Milano che applicava
al medesimo la pena concordata di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa per il
reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 c.p..
Deduce la violazione di legge in relazione alla negata concessione della sospensione
condizionale della pena, pur ricorrendone i presupposti.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
della sospensione condizionale (v. sentenza), sul diniego del beneficio il giudice si è anche
adeguatamente espresso con adeguata motivazione, laddove ha richiamato le dichiarazioni
dell’imputato che ha dichiarato di aver riportato una precedente condanna per spaccio di
stupefacenti (a pena che, cumulata con quella di cui all’impugnata sentenza, superki limiti di
cui all’art. 163, 1° comma c.p.).
Del resto, è stato affermato che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7.
2006, n. 34494).
Inoltre, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti
e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la
legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti
rimesse in discussione con il ricorso per cassazione (ex plurimis: Cass. pen. Sez. VI,
19.2.2004 n. 18385, Rv. 228047).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 18.12.2013
Premesso che l’accordo presentato al giudice non risultava subordinato alla concessione