Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11580 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11580 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 18/12/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZIZZO ROBERTO N. IL 03/09/1978
ALAGNA CLAUDIO GIUSEPPE N. IL 20/11/1968
avverso la sentenza n. 1512/2009 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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Osserva
Ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di Alagna Claudio Giuseppe e Zizzo
Roberto avverso la sentenza emessa in data 6.12.2011 dalla Corte di Appello di Palermo
che, in parziale riforma di quella in data 2.12.2008 del Tribunale di Marsala in
composizione monocratica, con la quale, i predetti erano stati riconosciuti colpevoli del
reato di furto in concorso, assolveva lo Zizzo da un parte del reato ascrittogli e riduceva
la pena inflittagli a mesi quattro di reclusione ed C 140,00 di multa confermando la

beneficio della sospensione condizionale della pena per entrambi.
Entrambi si dolgono del vizio motivazionale, con particolare riferimento alla rilevanza ai
fini probatori sia del fatto che la vettura controllata provenisse dal centro cittadino di
Marsala sia del fatto che l’autovettura su cui viaggiavano i ricorrenti, nel tentativo di
sfuggire al posto di controllo, avesse inutilmente cambiato direzione attirando, in tal
modo, l’attenzione delle forze dell’ordine.
I ricorsi sono inammissibili essendo le censure mosse non consentite nella presente sede
e manifestamente infondate.
Invero, le censure concernono la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché
l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione,
immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
ictu ocu/i, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un

orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi,
per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle
acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass.
n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuaIi” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa in
modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di
merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
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condanna dell’Alagna alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa, con il

D’altronde, la Corte di merito indica una serie di elementi che corroborano la verità dei
fatti denunciati ed il libero convincimento del giudice in ordine sia alla provenienza
dell’auto dal centro di Marsala (dichiarazioni degli agenti operanti) sia del successivo
tentativo di sfuggire al posto di controllo. Inoltre, la sentenza ha rilevato come
l’identificazione delle lastre di marmo rinvenute nell’autovettura con quelle asportate dal
cantiere, al pari del restante materiale rinvenuto nell’abitazione dell’Alagna, sia stata a
sufficienza riscontrata tramite il riconoscimento dei beni in questione da parte del titolare
di cantiere e persona offesa, Marceca.

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare per ciascuno in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18.12.2013

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la

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