Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1158 del 15/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1158 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Antonini Giorgio, nato a Milano il 25/11/1938
avverso l’ordinanza emessa il 10/10/2012 dal Tribunale di Cuneo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. Roberto Pezzi, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso, e l’annullamento dell’ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Giorgio Antonini, legale rappresentante della Fidirevisa Italia
s.p.a., ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, adottata dal Tribunale di
Cuneo ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., con la quale risulta essere stata
rigettata la richiesta di riesame concernente un decreto di sequestro probatorio
emesso 1’11/07/2012 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba.
I fatti si riferiscono ad un procedimento a carico di ignoti, iscritto per ipotesi di

Data Udienza: 15/05/2013

reato

ex art. 2634 cod. civ., nell’ambito del quale il P.M. ha inteso disporre il

sequestro su documenti custoditi presso la suddetta società; il Tribunale, nel
respingere il gravame, ha osservato che:
un sequestro ben può eseguirsi presso una società fiduciaria, a
prescindere dalla lesione del vincolo di riservatezza che ne deriva, avendo
gli interessi sottesi a detto vincolo natura squisitamente privata, tali
pertanto da soccombere rispetto ad esigenze pubblicistiche come quelle
correlate allo svolgimento di attività di indagine preliminare in un

allo stato, soprattutto in ragione della circostanza che un capo
d’imputazione non risulta cristallizzato con la descrizione di condotte
criminose determinate, a nulla rileva la possibile tardività della querela,
visto che per l’individuazione dell’esatto termine per la proposizione
dell’istanza punitiva ben possono rendersi necessari specifici accertamenti
di merito, segnatamente in punto di verifica della compiuta conoscenza
del fatto-reato da parte dell’avente diritto.
Il ricorrente lamenta invece che la portata del segreto implica che una
società fiduciaria possa dirsi tenuta a rendere noti dati identificativi del fiduciante
solo nei casi espressamente previsti dalla legge: casi che nel ricorso vengono
enumerati in via analitica, a partire dalle ipotesi disciplinate dal codice civile fino
a quelle contemplate dal d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di accertamenti fiscali.
Anche i poteri dell’autorità giudiziaria, pertanto, debbono intendersi definiti e
possono trovare esercizio solo nell’ambito delle specifiche situazioni stabilite dal
quadro di riferimento normativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da ritenere inammissibile.
L’Avv. Roberto Pezzi, che ha sottoscritto il gravame, si presenta infatti quale

procedimento penale;

difensore, e non già procuratore speciale di Giorgio Antonini (legale
rappresentante della società sopra ricordata). Nel carteggio trasmesso a questa
Corte si rinviene peraltro un atto di nomina del suddetto avvocato, con
contestuale procura speciale, datato 18/09/2012 e depositato presso l’ufficio del
P.M. procedente, ma vi si legge che l’Antonini conferisce al difensore solo un
espresso mandato “a proporre riti alternativi, compreso il patteggiamento,
nonché di opporre opposizione a decreto di condanna”: dicitura che non si
attaglia alla fattispecie concreta e nella quale manca il necessario riferimento allo
specifico ricorso per cassazione qui concretamente promosso, da intendersi
indefettibile condizione di ammissibilità non risultando l’Antonini persona

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sottoposta a indagini nell’ambito del procedimento dove risulta intervenuto il
sequestro oggetto di doglianza.
La giurisprudenza di questa Corte è pacificamente orientata nel senso di
ritenere «inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del
terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è
stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo» (Cass., Sez. VI, n.
11796 del 04/03/2010, Pilato, Rv 246485); è stato anche, più specificamente,
affermato che «ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le

dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme
previste dall’art. 100 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. VI, n. 13154 del 19/03/2010,
Arango Garzon, Rv 246692), e questa stessa Sezione ha ribadito che identici
presupposti formali debbono essere rispettati anche al di fuori delle ipotesi di
riesame (v. Cass., Sez. V, n. 21314 del 09/04/2010, Di Stefano, Rv 247440,
secondo cui «il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della
richiesta, presentata da persona diversa dall’imputato o dall’indagato, di
restituzione delle cose sequestrate deve essere proposto, a pena di
inammissibilità, dal difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione
e munito di procura speciale»).
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla
volontà del medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00,
così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15/05/2013.

ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione

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