Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1158 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1158 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BIANCO DAVIDE N. IL 08/03/1977

avverso la sentenza n. 4153/2009 TRIBUNALE di TORINO, del
21/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORIL1A
gz
ív,sa,c ceo”°
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
CA.A.«Ugysm-si1/4,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO
I. Con sentenza 21.12.2011, il Tribunale di Torino – per quanto qui ancora interessa – ha
condannato Bianco Davide alla pena di C. 800,00 di ammenda ritenendolo colpevole del reato
di cui all’art. 5 lett. b in relazione all’art. 6 della legge 283/1962 (per avere detenuto per la
vendita diversi prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. Accertato in Torino il
14.12.2005).
2. La sentenza è stata impugnata davanti alla Corte d’Appello di Torino che, qualificando

CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda e come tale
inappellabile (art. 593 comma 3 cpp) va senz’altro qualificata come ricorso per cessazione per
il principio del favor impugnationis e di conservazione degli atti processuali (art. 568 cpp). Nel
caso di specie, quindi, l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Torino proposta dal
difensore dell’imputato, correttamente è stata inoltrata a questa Corte.
CIÒ premesso, il ricorso sostanzialmente denuncia contraddittorietà della motivazione
laddove si afferma la penale responsabilità dell’imputato per detenzione di alimenti (carne e
pesce) In cattivo stato di conservazione per essere stati sottoposti ad arbitraria congelazione
all’interno del ristorante da lui gestito, senza che venga precisato quali di tali prodotti siano
stati trattati con dette modalità di conservazione e senza la prova che tali prodotti non fossero
stati acquistati freschi. Si osserva altresì, quanto al filetto di bovino rinvenuto surgelato,

che

trattavasi di una scelta arbitraria del cuoco (di cui l’imputato era ignaro e che comunque aveva
comportato il licenziamento dei dipendente una volta accertate il fatto: e che comunque
l’accertamento di responsabilità fondato su una fattura del 3.12.2005 non poteva essere
condiviso perché si trattava di altro prodotto diverso da quello descritto nel documento fiscale,
considerata la frequenza del consumo di carne da parte dei clienti.
L’impugnazione è Inammissibile.
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti (tra le varie, dr. eass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528).
L’Illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere
evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di
legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le
minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché
siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza
n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cessazione Sezioni Unite n. 24/1999,
24.11.1999, Spina, RV. 214794).

2

l’atto come ricorso per cessazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nel caso in esame il giudice di merito ha fondato la responsabilità dell’imputato per la
detenzione nei frigoriferi del suo locale ristorante di alimenti In cattivo stato di conservazione
(dovuto alla inidoneità del procedimento di congelazione), sulla base del mancato rinvenimento
di fatture che dimostrassero l’acquisto dei prodotti già congelati e del fatto che i prodotti
risultavano avvolti in cellophane e privi di etichettatura (ciò vale con riferimento al pesce). Ha
poi accertato il congelamento arbitrario di 3,91 Kg di filetto di bovino sulla scorta di una fattura
di acquisto del 312.2005, cioè di dieci giorni prima dell’ispezione dei NAS, in cui è riportato un

asserita responsabilità del cuoco, ha rilevato la violazione dei doveri di vigilanza che comunque
incombevano sull’imputato, quale gestore del ristorante.
Come si vede, si è in presenza di un ragionamento assolutamente scevro da vizi logici che
non può essere assolutamente sindacato in questa sede se non a rischio di operare una nuova
lettura degli elementi del processo sulla base di nuovi parametri di valutazione.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di
rilevare di ufficio l’estinzione del reat ? per •zcrizigne, quand’anche maturata in data
a 6…y
anteriore alla pronunzia della sentenza fl ma come nel caso di specie, non dedotta né
,

rilevata nel giudizio di merito (Sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009
Rv. 244999; Sez. 1, Sentenza n. 24688 del 04/06/2008 Ud. dep. 18/06/2008 Rv. 240594;
Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22103/2005 Ud. dep. 22/06/2005 Rv. 231164).
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi
dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.114.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonchè della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso In Roma, il 14.11.2012.

peso di kg. 3,95, cioè pressoché uguale a quello riscontrato dal verbalizzanti e, quanto alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA