Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11579 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11579 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 18/12/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLO SALVATORE N. IL 13/06/1989
avverso la sentenza n. 68/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CANICATTI’, del
05/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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Osserva

Gallo Salvatore, tramite il suo difensore di fiducia, impugna (con atto denominato appello
e diretto alla Corte di Appello di Palermo ma da quella qui correttamente trasmesso ai
sensi degli artt. 568, 5° comma e 593, 3° comma c.p.p.) la sentenza emessa in data
5.11.2010 dal Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, con la quale il
predetto è stato riconosciuto colpevole del reato guida di un’autovettura senza patente e
condannato alla pena di C 3.000,00 di ammenda oltre al fermo amministrativo del mezzo
per mesi tre.

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente
infondate.
Oltre alla palese genericità del motivo che non indica quali siano stati i criteri normativi
violati nella determinazione della pena è chiaro come il ricorrente pretenda che in questa
sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di
merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della
commisurazione della pena.
Ma l’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta
alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Le generiche censure del ricorrente in ordine a pretese carenze motivazionali della
sentenza impugnata risultano, pertanto, manifestamente infondate; del resto, in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i
limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte ammette
finanche la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142)
o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120
rv. 211583).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18.12.2013

Si duole dell’eccessività della pena inflitta.

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